Dl Aiuti, dopo l’approvazione con fiducia in Senato della legge di conversione, diventano definitive la proroga del superbonus e la cessione del credito
Dopo l’approvazione con fiducia in Senato della legge di conversione del decreto Aiuti, diventano definitive le novità per l’edilizia, contenute entrambe nell’articolo 14, che riguardano in particolare la cessione del credito dei bonus edilizi e la proroga del superbonus per le villette, ma non solo. Le nuove misure entreranno in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (entro sabato)
Superbonus, proroga di tre mesi per le villette
È stato prorogato di tre mesi, dal 30 giugno al 30 settembre 2022, il termine previsto per realizzare il 30 per cento dei lavori effettuati sulle unità immobiliari dalle persone fisiche, soglia necessaria per avvalersi nel 2022 dell’applicazione del superbonus 110%.
La norma precisa che il conteggio del 30 per cento va riferito all’intervento nel suo complesso, comprensivo anche dei lavori non agevolati al 110%. Quindi, i lavori necessari per la realizzazione dell’intervento complessivo non devono essere separatamente computati nel conteggio del 30 per cento, ma deve essere valutata la generalità dei lavori in corso, comprendendo anche gli interventi diversi da quelli rientranti nel superbonus.
Superbonus, su quali edifici viene ammessa la proroga
I lavori devono essere realizzati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari dentro edifici plurifamiliari a condizione che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno (villette o case unifamiliari).
Superbonus, novità per la cessione del credito
La norma interviene anche sulla disciplina della cessione del credito, stabilendo che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo tenuto dalla Banca d’Italia, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati.
Per le banche è possibile cedere il credito a tutti i soggetti loro clienti quindi a società, professionisti e partite Iva (con la sola eccezione dei consumatori).
Il limite delle cessioni rimane fissato a 4, con la novità che la quarta potrà essere effettuata dalle banche a qualsiasi partita Iva diversa dal consumatore finale, quindi a chiunque eserciti attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale. La norma ha effetto retroattivo, con l’obiettivo di sbloccare i vecchi crediti rimasti incagliati e liberare capienza fiscale presso le banche.