Edilizia libera e nuove costruzioni: come chiedere l’autorizzazione al Comune per lavori interni o esterni.
Stai facendo dei lavori su un terreno di tua proprietà: oltre a ristrutturare la sagoma di un’abitazione già costruita, intendi realizzare delle nuove strutture per ampliare la volumetria. Sai che per questi lavori ci vuole il permesso di costruire, tuttavia hai urgenza di avviare le attività per anticipare la cattiva stagione, momento durante il quale la ditta incontrerà rallentamenti di tutti i tipi. Prima di presentare la pratica in Comune ti chiedi dunque come ottenere il permesso di costruire e, soprattutto – tenuto conto delle lungaggini burocratiche tipiche della nostra pubblica amministrazione – quanto tempo ci vuole per avere il permesso del Comune. In questo articolo, dopo aver spiegato quali sono gli interventi di “nuova costruzione” – quelli cioè per i quali è necessaria la licenza edilizia – ti indicheremo come avviene la procedura per la richiesta e il rilascio del permesso di costruire. Ma procediamo con ordine.
Indice
1 Per quali costruzioni ci vuole il permesso di costruire?
2 Come chiedere il permesso di costruire
3 Regola del silenzio assenso
Certamente saprai che il permesso di costruire – quello che un tempo veniva definito “licenza edilizia” – è necessario nei seguenti casi:
interventi di nuova costruzione;
interventi di ristrutturazione urbanistica;
interventi di ristrutturazione edilizia che portino a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli.
Vediamo, più nel dettaglio quali sono gli interventi di nuova costruzione. Comunemente si crede che l’autorizzazione del Comune va richiesta quando si crea nuova superficie calpestabile e coperta. In realtà non è così poiché anche un gazebo, che per sua natura è aperto da tutti e quattro i lati può richiedere il permesso di costruire; stesso discorso per un soppalco quando va a creare uno spazio vivibile.
Per rendere più agevoli tali distinzioni, di recente è stato approvato il “glossario dell’edilizia libera” ove vengono indicate, a titolo esemplificativo, le attività che non richiedono permessi. Leggi Lavori in casa senza bisogno di permesso di costruire.
Possiamo elencare, tra gli interventi di nuova costruzione, le seguenti opere:
la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente (fermo restando quanto previsto per gli interventi pertinenziali);
gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
l’installazione di torri e tralicci per impianti radioricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore;
gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale;
la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.
Come chiedere il permesso di costruire
Il proprietario o il possessore dell’immobile che intende chiedere il permesso di costruire in Comune è tenuto a presentare apposita istanza allo Sportello Unico, corredata di un’attestazione concernente il titolo di legittimazione (ad esempio l’atto di acquisto e di proprietà), dagli elaborati progettuali richiesti e dagli altri documenti richiesti dal singolo caso.
Con l’istanza va allegata una dichiarazione del progettista abilitato il quale deve asseverare la conformità del progetto ai cosiddetti “strumenti urbanistici” approvati e adottati, ai regolamenti edilizi vigenti e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e relative all’efficienza energetica.
Entro 10 giorni dal deposito dell’istanza lo Sportello Unico (Suap) deve comunicare al cittadino il nome e il cognome del responsabile del procedimento amministrativo cui rivolgersi per eventuali chiarimenti in merito allo stato della pratica e per tutte le altre questioni relative all’approvazione o al rigetto.
Entro 60 giorni dal deposito della domanda viene effettuata l’istruttoria e viene formulata una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto. Il responsabile del procedimento può sospendere il termine dell’istruttoria per chiedere una integrazione di documenti; lo può fare una sola volta e, comunque, non oltre 30 giorni dal deposito della domanda. In tal caso i termini iniziano a decorrere nuovamente da capo a partire dalla data di deposito delle integrazioni.
Se il responsabile del procedimento ritiene che, per il rilascio del permesso di costruire, è necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, sempre nel termine di 60 giorni dall’istanza, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni e sospendendo il decorso del termine per la definizione della pratica.
Entro 30 giorni dalla proposta formulata dal responsabile del procedimento, il dirigente o il responsabile dell’ufficio adotta il provvedimento finale.
Il termine di 30 giorni per la richiesta di documentazione e quello di 60 giorni per la formulazione della proposta di provvedimento definitivo sono raddoppiati nei soli casi di progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.
Regola del silenzio assenso
Se entro l’ultimo termine (quello di 30 giorni dalla proposta formulata dal responsabile del procedimento) il permesso di costruire non dovesse essere emesso, senza che vi sia stato un motivato diniego da parte del responsabile del procedimento, il permesso si considera accordato e l’interessato può iniziare la sua costruzione. Vale quindi la regola del silenzio assenso. L’unica eccezione è nei casi in cui sussistono vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni in tema di conferenza di servizi.
https://www.laleggepertutti.it/218867_permesso-di-costruire-come-ottenerlo