Come si può costruire su un terreno per diritto di superficie: cosa prevedono leggi in vigore, chi può esercitarlo e chiarimenti.
Come costruire una casa o edificio sopra un terreno agricolo, boschivo o edificabile grazie al diritto di superfice?
Il diritto di superficie è tra i diritti previsti dalla nostra legge che permette ad un soggetto proprietario di un terreno di concedere a un altro soggetto la possibilità di costruire o realizzare un’opera, come una casa o un edificio, su quel suolo e chi costruisce una casa o un edificio su terreno agricolo, boschivo o edificabile diventa proprietario della costruzione ma non del terreno che resta, invece, di proprietà del proprietario originario. Dunque, chi costruisce diventa proprietario di casa o edificio ma non del terreno.
Come costruire una casa o edificio sopra un terreno agricolo, boschivo o edificabile grazie al diritto di superficie? Costruire una casa o un edificio su un terreno agricolo, boschivo o edificabile prevede regole e norme specifiche da rispettare, a partire dalla possibilità o meno di costruire su un terreno agricolo, considerando che non sempre un terreno agricolo è anche edificabile.
E i costi per costruire su un terreno possono arrivare ad essere anche molto elevati. C’è poi un’altra possibilità di costruire su un terreno agricolo, boschivo o edificabile ed è quella del diritto di superficie. Vediamo in cosa consiste e come funziona.
- Diritto di superficie per costruire su terreno agricolo, boschivo edificabile come funziona
- Diritto di superficie per costruire su terreni durata secondo leggi in vigore
- Imu e diritto di superficie chi paga su costruzioni su terreni
Diritto di superficie per costruire su terreno agricolo, boschivo edificabile come funziona
Il diritto di superficie è tra i diritti previsti dalla nostra legge che permette ad un soggetto proprietario di un terreno di concedere a un altro soggetto la possibilità di costruire o realizzare un’opera, come una casa o un edificio, su quel suolo e chi costruisce una casa o un edificio su terreno agricolo, boschivo o edificabile diventa proprietario della costruzione ma non del terreno che resta, invece, di proprietà del proprietario originario.
Ciò significa che diventa di proprietà di costruisce la casa ma mai il terreno. Il diritto di superficie si costituisce mediante contratto di vendita o permuta, o con contratto di donazione a titolo gratuito, o tramite testamento o per sentenza. Precisiamo che se il diritto di superficie è a tempo determinato, alla scadenza il proprietario del terreno diviene automaticamente proprietario anche della casa o dell’edificio che vi è stato costruito.
Generalmente è possibile costruire su un terreno, agricolo, boschivo, edificabile grazie al diritto di superficie quando il rapporto di proprietà e costruzione sul terreno stesso riguarda Comune e privati. E’ di solito, infatti, sui terreni di proprietà del Comune che viene concesso l’esercizio del diritto di superficie e il Comune li concede a persone che abbiano un determinato limite reddituale, risultando poco abbienti.
Imu e diritto di superficie chi paga su costruzioni su terreni
Nei casi di case o edifici costruiti su terreni agricoli, boschivi o edificabili grazie al diritto di superficie, stando a quanto previsto dalle leggi in vigore, spetta sempre al superficiario proprietario o assegnatario di unità immobiliari pagare l’Imu. Dunque, paga l’Imu sulla casa costruita il proprietario della casa stessa e non il proprietario del terreno.
Diritto di superficie per costruire su terreni durata secondo leggi in vigore
Secondo le leggi in vigore, il diritto di superficie ha una durata di 99 anni: viene, dunque, concessa da Comune o altri soggetti la possibilità di vivere nella casa costruita su terreno altrui per 99 anni, senza dover pagare nulla.
Dopo 99 anni, o il proprietario della casa compra anche il terreno e lo paga al Comune o lo stesso Comune ne chiede la restituzione. Precisiamo, infine, che il diritto di costruire su terreno agricolo, boschivo o edificabile altrui si estingue per prescrizione per effetto del non uso protratto per venti anni.