Ecobonus: le novità del Decreto Crescita
Il Decreto Crescita, entrato in vigore con la legge di conversione del 29 giugno 2019 n. 58, ha introdotto la possibilità di ottenere uno sconto immediato sul prezzo per tutti coloro che effettuano interventi rientranti nell’ecobonus e nel sismabonus.
A pochi giorni dal varo della nuova normativa, tuttavia, molti sembrano scontenti e a ridosso del termine previsto per l’emanazione del provvedimento attuativo da parte dell’Agenzia delle Entrate, è già pronto un disegno di legge depositato dal Movimento 5 Stelle al Senato per apportare dei correttivi.
Possibili novità ecobonus con il decreto crescita
Parecchie sono le obiezioni sollevate perché la misura adottata potrebbe avvantaggiare le imprese aventi maggiore liquidità a scapito di quelle più piccole.
Facciamo un passo indietro e spieghiamo quali sono le novità previste dall’articolo 10 del DL Crescita.
Ecobonus e cessione del credito d’imposta
L’articolo 10 del Decreto Crescita prevede la possibilità per il contribuente che effettui interventi di miglioramento energetico o adotti misure antisismiche di ricevere un contributo che viene anticipato dal fornitore che ha eseguito il lavoro, sotto forma di sconto immediato sul prezzo dovuto.
Tale contributo verrà recuperato dal fornitore come credito di imposta, di identico importo, da utilizzare in compensazione in 5 quote annuali. Il fornitore che ha eseguito gli interventi può a sua volta cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione di ulteriori cessioni successive. Non è ammessa la cessione del credito a banche e intermediari finanziari.
Ecobonus e sconto sul prezzo
Dunque, il contribuente che realizzi gli interventi di efficientamento energetico può scegliere tra la tradizionale detrazione fiscale e lo sconto immediato sul corrispettivo da versare al fornitore.
Chi sulla propria casa ha eseguito interventi per il miglioramento energetico, perché ad esempio ha installato nuovi infissi o pannelli fotovoltaici, non dovrà pertanto attendere 10 anni per recuperare con la dichiarazione dei redditi parte della spesa sostenuta.
In pratica, l’agevolazione fiscale verrà anticipata dal fornitore che potrà recuperare l’importo in compensazione in 5 anni. Chi effettua interventi rientranti nell’ecobonus, qualora lo desideri, potrà chiedere al fornitore di scontare la somma da versare a titolo di prezzo di una percentuale pari alla detrazione fiscale riconosciuta.
La detrazione fiscale per il risparmio energetico consente di beneficiare di una detrazione Irpef che può andare dal 50% fino al 65% della spesa effettuata, in base al tipo di intervento che è stato realizzato. La percentuale di detrazione può arrivare al 75% in caso di lavori realizzati in ambito condominiale.
Nell’ambito dell’ecobonus sono riconducibili gli interventi effettuati per:
il miglioramento termico degli immobili;
l’installazione di pannelli solari;
la sostituzione di impianti di climatizzazione invernali;
interventi di domotica, ovvero quei dispositivi multimediali che consentono di controllare a distanza gli impianti di riscaldamento.
Ecobonus
I tempi lunghissimi per ottenere il rimborso di una parte di spesa sostenuta (10 anni in quote annuali) rendono la detrazione fiscale un meccanismo non totalmente incentivante.
L’incentivo della detrazione fiscale risparmio energetico non sempre è in grado di sopperire al problema della liquidità di molti cittadini, costretti per questo a rinunciare agli interventi di miglioramento e risparmio energetico. Il meccanismo della cessione del credito è stato introdotto dal Governo con l’intento di trovare una soluzione a queste problematiche.
Si cede al fornitore il bonus fiscale in cambio di uno sconto immediato sul corrispettivo dovuto. Vedremo però che tale misura non ha trovato il consenso delle imprese di dimensioni più piccole.
Ecobonus e cessione del credito: istruzioni per il bonifico
Per poter ottenere lo sconto sul prezzo da versare al fornitore in alternativa al bonus energetico, si dovrà seguire correttamente la procedura prevista.
Le istruzioni su come operare in maniera appropriata sono rinvenibili nella risposta all’interpello 309 del 2019 dell’Agenzia delle Entrate. Rispondendo a un contribuente il Fisco ha fornito importanti chiarimenti di carattere operativo.
Decreto crescita novità ecobonus
La vicenda trae origine dall’intenzione di un libero professionista di cedere al fornitore l’Ecobonus connesso a interventi di riqualificazione energetica (nella fattispecie infissi/serramenti e caldaia a condensazione).
Per poter fruire del beneficio riconosciuto con il Decreto Crescita è necessario rispettare alcune condizioni:
nella fattura rilasciata dal fornitore deve essere riportato l’intero ammontare del prezzo anche se soltanto la metà della somma indicata dovrà essere effettivamente versata al fornitore;
il pagamento dovrà essere tracciabile e pertanto dovrà essere effettuato con bonifico postale o bancario; da esso deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico viene effettuato;
il contribuente dovrà conservare la documentazione relativa al pagamento effettuato.
Il ddl presentato dal M5S
Lo sconto sul prezzo in alternativa all’Ecobonus è uno strumento di difficile realizzazione per le piccole imprese, poiché costrette ad anticipare una parte importante della spesa sostenuta dal contribuente. Come emerge dalle critiche avanzate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si rischiano operazioni di concorrenza sleale a favore delle imprese di dimensioni più grandi che effettuano interventi di miglioramento energetico.
Le correzioni proposte dal M5S mediante un disegno di legge dovranno costituire un sostegno per le piccole attività e tentare di colmare le lacune oggi esistenti tramite un miglioramento dei contenuti normativi.
Tutto questo sembrerebbe non essere sufficiente per alcuni esponenti del Pd per i quali l’unica soluzione sarebbe abrogare l’articolo 10 del Decreto Crescita.