Nell’ambito dei lavori di ristrutturazione, gli interventi antisismici possono essere oggetto di consistenti sgravi fiscali. Il sismabonus ha diverse declinazioni e consente di detrarre percentuali variabili di spesa. Queste ultime dipendono dalle caratteristiche degli interventi eseguiti.
L’Agenzia delle Entrate ha raccolto tutte le indicazioni necessarie per accedere allo sgravio in una utile guida, la prima dedicata al sismabonus.
La detrazione fino all’85 per cento della spesa
Va ricordato che l’ultima legge di Bilancio ha mantenuto in vita il sismabonus “rafforzato” fino al 2021. La detrazione resta infatti confermata fino al 2021 nella misura del 50 per cento, con la possibilità di far salire lo sgravio al 70 per cento (75 per cento nel caso di condomìni) se – in seguito ai lavori – la riduzione della vulnerabilità conseguita permette di classificare l’immobile nella classe di rischio immediatamente inferiore a quella di partenza.
Con un “salto” di due classi di rischio si continua a detrarre l’80 per cento della spesa sostenuta (85 per cento per i condomìni). Il bonus continua ad applicarsi agli immobili ubicati nelle zone da 1 a 3 di pericolosità sismica (ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003). La detrazione, da ripartire in cinque quote annuali, deve fare i conti con il tetto di spesa, che resta confermato a 96mila euro per unità immobiliare. In caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, il tetto dei 96mila euro va moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio.
Anzitutto, l’agevolazione fiscale può essere usufruita per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo (non solo per la prima casa) e su quelli utilizzati per attività produttive. Tra le spese detraibili rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.
Nel caso di lavori di ristrutturazione, non si può accedere al sismabonus se contestualmente alla richiesta di permesso di costruire non si allegano il progetto degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico e la relazione che attesta la classe di rischio dell’edificio precedente e successiva all’intervento. Questo – in sintesi – il contenuto di una recente risposta dell’Agenzia delle Entrate ad un’istanza di chiarimento avanzata da un contribuente.
Il bonus copre anche gli interventi di manutenzione ordinaria
«Anche per i lavori antisismici, come per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, – viene precisato nella guida delle Entrate – vale il principio secondo cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati (risoluzione n. 147/E del 29 novembre 2017). La detrazione prevista per gli interventi antisismici può quindi essere applicata, per esempio, anche alle spese di manutenzione ordinaria (tinteggiatura, intonacatura, rifacimento di pavimenti, eccetera) e straordinaria, necessarie al completamento dell’opera».
Sismabonus unito all’ecobonus
La legge di Bilancio 2018 ha introdotto una nuova detrazione che riguarda interventi su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.
In questi casi, dal 2018, si può usufruire di una detrazione pari all’80 per cento, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore; all’85 per cento, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
«Queste detrazioni – viene precisato nella guida – possono essere richieste in alternativa a quelle già previste per gli interventi antisismici sulle parti condominiali precedentemente indicate (75 o 85% su un ammontare non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio) e a quelle già previste per la riqualificazione energetica degli edifici condominiali (pari al 70 o 75% su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio)».
GUIDA AL SISMABONUS
Detrazione per l’acquisto di case antisismiche
La guida dell’Agenzia delle Entrate ricorda che dal 2017 è attiva una nuova detrazione per l’acquisto di case antisismiche nei comuni che si trovano in zone classificate a “rischio sismico 1”.
In particolare, in caso di interventi di demolizione e ricostruzione che permettano una riduzione del rischio sismico, eseguiti su edifici ricadenti in zone classificate a rischio sismico 1, all’acquirente delle unità immobiliari spetta una detrazione del 75 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita, se rispetto all’edificio demolito, quello nuovo consente di scalare una classe di rischio.
Se in seguito alla demolizione e ricostruzione si scalano due classi di rischio, allora la detrazione è pari all’85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare. In ogni caso c’è un tetto con cui fare i conti: la detrazione spetta entro un ammontare massimo di spesa pari a 96mila euro per ciascuna unità. Le due detrazioni del 75 e 85 per cento valgono anche se l’intervento di demolizione e ricostruzione comporta una variazione volumetrica.
Affinché la detrazione sia possibile, le imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare devono alienare l’immobile entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori. I beneficiari del bonus possono anche optare per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi. Il credito può essere ceduto anche a soggetti privati, che a loro volta hanno la possibilità di cedere il credito ricevuto. Non è possibile effettuare la cessione nei confronti di istituti di credito e intermediari finanziari.
Interventi di demolizione e ricostruzione con stessa volumetria
Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli interventi di demolizione e ricostruzione con stessa volumetria, rientranti nel perimetro della ristrutturazione edilizia, sono ammessi al sismabonus anche se in seguito alla ricostruzione si è in presenza di uno spostamento di lieve entità rispetto al sedime originario (per approfondire si rimanda all’articolo: Sisma-bonus anche per la demolizione e ricostruzione su diverso sedime).