Agenzia delle Entrate: la volumetria non deve cambiare, fatte salve le innovazioni necessarie per l’adeguamento sismico.
30/04/2018 – Si può usufruire del sismabonus anche per la demolizione e ricostruzione di un edificio con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. Lo afferma l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 34/E del 27 aprile 2018.
Sismabonus in caso di demolizione e ricostruzione
Il sismabonus, spiega l’Agenzia, può essere fruito anche da coloro che, possedendo o detenendo l’immobile in base a un titolo idoneo, decidono di demolirlo e ricostruirlo con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.
Tale intervento, infatti rientra tra quelli di ristrutturazione edilizia e non di nuova costruzione. In risposta all’interpello di tre comproprietari, inoltre, le Entrate chiariscono che questi soggetti possono dividere le spese in proporzione alla spesa sostenuta da ciascuno.
Demolizione con ricostruzione e Iva agevolata del 10%
La stessa Risoluzione 34/E spiega che ai lavori di demolizione con ricostruzione si applica l’aliquota Iva agevolata del 10% prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia, a condizione che le opere siano qualificate come tali dalla relativa documentazione amministrativa.
Il Sismabonus, come funziona
Il Sismabonus prevede una detrazione delle spese sostenute per l’adozione di misure antisismiche che migliorino la classe di rischio degli immobili che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e a quelli situati nelle zone a minor rischio (zona sismica 3).
Tale agevolazione, valida fino al 31 dicembre 2021, può essere fruita sia dai soggetti passivi Irpef sia dai soggetti passivi Ires e per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per attività produttive.
Per le abitazioni singole, la detrazione va calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e deve essere ripartita in 5 rate annuali.
La detrazione parte dal 50% delle spese (nel caso in cui l’intervento non migliori la classe sismica) e sale quando la realizzazione degli interventi produce una riduzione del rischio sismico: gli interventi che determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore usufruiscono della detrazione del 70%, mentre gli interventi che permettono il passaggio a due classi di rischio inferiori godono della detrazione dell’80%.
Quando gli interventi sono realizzati in edifici condominiali, le detrazioni sono: 75%, nel caso di passaggio a una classe di rischio inferiore; 85%, quando si passa a due classi di rischio inferiori.
In questo caso le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e vanno ripartite in 5 quote annuali di pari importo.
Gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati non solo alla riduzione del rischio sismico, ma anche alla riqualificazione energetica, potranno detrarre fino all’85% delle spese sostenute in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori.
La detrazione sarà ripartita in 10 rate annuali e verrà calcolata su una spesa massima di 136mila euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio (si tratta della somma del tetto di 96mila euro per unità immobiliare previsto dal sismabonus “tradizionale” e di quello di 40mila euro per unità immobiliare fissato per l’ecobonus).
Il miglioramento antisismico va calcolato sulla base delle Linee guida per la classificazione sismica degli edifici (DM 28 febbraio 2017) che spiegano come attribuire ad un edificio una delle 8 Classe di Rischio Sismico (da A+, la meno rischiosa, ad A, B, C, D, E, F e G, la più rischiosa), mediante un unico parametro che tenga conto sia della sicurezza sia degli aspetti economici.
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